Genitore percettore di reddito di cittadinanza e inadempiente all’obbligo di mantenimento del figlio?  

Genitore percettore di reddito di cittadinanza e inadempiente all’obbligo di mantenimento del figlio?  Il Tribunale può ordinare al terzo il versamento diretto dell’assegno mensile e disporre anche il sequestro di immobile, ai sensi dell’art 156, c.6, c.c. (Ordinanza del Tribunale di Lecce – Seconda Sezione Civile, 28 marzo 2022, Presidente est. Dr.ssa Annafrancesca Capone)

IL CASO: Con sentenza di separazione tra i coniugi, il Tribunale di Lecce aveva posto a carico del padre l’obbligo di contribuire al mantenimento della figlia convivente con la madre, mediante versamento in favore di quest’ultima dell’importo di € 150 mensili, oltre che di concorrere alla metà delle spese straordinarie.

Il padre si era reso totalmente inadempiente a tale obbligo, nonostante fosse stato più volte diffidato a provvedervi, dapprima mediante la notifica di un atto di precetto, poi con raccomandata a.r. di formale messa in mora per il pagamento degli ulteriori ratei di mantenimento nel frattempo maturati e non versati.

Perdurando l’inadempimento ed in difetto di assoluto riscontro da parte del genitore obbligato, la madre ha richiesto al Tribunale adito, ai sensi dell’art. 156, c. 6, c.c., di ordinare all’INPS – quale Ente tenuto all’erogazione del reddito di cittadinanza in favore del padre – di versare direttamente in suo favore l’importo dovuto come contributo mensile al mantenimento della figlia, nonché di autorizzare il sequestro della piena proprietà di un immobile del medesimo genitore obbligato, sino alla concorrenza della somma ritenuta di giustizia.

LA DECISIONE: Il Tribunale, con la decisione in commento, accoglie integralmente il ricorso proposto dalla madre, muovendo dalle seguenti considerazioni: si tratta, innanzitutto, di verificare se l’ordine al terzo sia strumento utilizzabile in caso di percezione da parte dell’obbligato del reddito di cittadinanza e se vi siano i presupposti per il sequestro di cui all’art. 156, c. 6 c.c..

Con riferimento al primo punto, ritiene il Collegio di aderire all’orientamento giurisprudenziale secondo cui il reddito di cittadinanza, in quanto sprovvisto di natura alimentare ed avente carattere di misura di politica attiva dell’occupazione, può essere attinto da un ordine di pagamento diretto per tutelare i bisogni primari dei figli”. In senso conforme, si confronti la decisione del Tribunale di Trani del 30.01.2020.

Peraltro, secondo l’orientamento della Suprema Corte, la facoltà del Tribunale di ordinare che una quota dei redditi di lavoro del coniuge obbligato venga versata direttamente all’avente diritto non è soggetta alle limitazioni riguardanti la pignorabilità degli stipendi, specie in tema di contributo al mantenimento dei figli, stante la sua funzione alimentare (Cass. n. 2847/78; Cass. n. 15374/07; Trib. Roma, 3.06.2009).

Va aggiunto, altresì, che l’ordine di pagamento diretto può essere emesso per l’intera somma dovuta dal terzo quando questa non ecceda, ma anzi realizzi pienamente l’assetto economico determinato in sede di separazione con la statuizione che, in concreto, ha quantificato il diritto del coniuge a percepire l’assegno di mantenimento per il figlio.

E’ pacifica, poi, l’applicazione estensiva dello strumento dell’ordine del terzo previsto dall’art. 156, c. 6, c.c. per l’ottenimento, in difetto di spontaneo pagamento, delle somme dovute da un coniuge all’altro a titolo di assegno di mantenimento della prole (cfr. Cass. civ. Sez. I, 04-12-1996, n. 10813).

Quanto al secondo punto, il Tribunale di Lecce con l’ordinanza in commento ha precisato che “la totale inadempienza del resistente e la precarietà del reddito dallo stesso percepito giustificano il sequestro di cui all’art. 156, c. 6 c.c., sussistendo il rischio che l’obbligo di mantenimento resti inadempiuto (almeno in parte) anche in futuro. Peraltro, è pacifico che l’ordine al terzo ed il sequestro dei beni del coniuge possono essere concessi contemporaneamente (Cass., n. 9671/2013). Sull’importo del sequestro, tenuto conto della prevedibile durata dell’assegno (considerato fino a 28 anni di età della figlia, visto che la stessa frequenta l’Università) e tenuto anche conto che – oltre all’assegno ordinario – vanno considerate le spese straordinarie, appare opportuno stabilirlo in € 15.000,00”.

Alla luce di tali argomentazioni, il Tribunale, in accoglimento del ricorso proposto dalla madre, ha ordinato all’INPS di versare direttamente in favore di essa la somma di € 150,00 al mese, decurtandola dagli emolumenti corrisposti al padre quale reddito di cittadinanza ed ha autorizzato altresì il sequestro dell’immobile di sua proprietà, ai sensi dell’art. 156, c. 6, c.c., fino alla concorrenza di € 15.000,00 con condanna del resistente al pagamento delle spese e competenze legali del giudizio.

Emergenza Coronavirus, chiarimenti dal Ministero: si a passeggiate vicino casa con bambini, anziani e inabili.

E’ di oggi 31 marzo una nuova circolare del Ministero dell’Interno per fornire alcuni «chiarimenti» in merito al divieto di assembramento e di spostamento delle persone.

Si chiarisce ancora una volta che tali restrizioni rispondono alla finalità di prevenire e di ridurre la propagazione del contagio.

Cionondimeno vanno tenute in conto le specifiche esigenze delle singole situazioni concrete.

In tale ottica, è consentito ad un solo genitore di fare una passeggiata con i propri figli minori purché in prossimità della propria abitazione, in quanto tale attività può essere ricondotta alle attività motorie all’aperto.

E’ possibile inoltre fare una passeggiata vicino casa quando ciò è giustificato da motivi di necessità o di salute.

Sono consentiti invece gli spostamenti, sempre nei pressi della propria abitazione, di persone anziane o inabili, accompagnate da chi ne cura l’assistenza, poiché anche questi spostamenti sono considerati giustificati da motivi di necessità o di salute.

Chiaramente anche in questi frangenti non bisogna mai dimenticare una regola fondamentale, quella del buonsenso: rimanere fuori casa il minimo necessario ed indispensabile, rispettare il divieto di assembramento, mantenere le distanze, e tutelare la propria e l’eltrui salute utilizzando sempre dispositivi di protezione personale (mascherine e guanti).

Un modo semplice ma efficace per spiegare ai bambini come combattere il Coronavirus e quali sono le regole da rispettare.


Condivido e consiglio la visione del video riportato qui sotto. Gli autori spiegano ai più piccoli, in modo semplice ma efficace, come combattere il Coronavirus e quali sono le regole da rispettare. Il video è stato ideato, prodotto e realizzato dalle persone che compaiono nei titoli di coda, che si ringraziano per l’ottimo lavoro svolto.

Il diritto di visita dei genitori separati/divorziati ai tempi del Coronavirus.

Dopo l’ordinanza del Ministero dell’Interno e della Salute del 22.03.2020, che riguarda il divieto di spostamento tra Comuni diversi, come comportarsi in ordine al diritto di visita dei figli minori?
Qualche consiglio per i genitori separati e divorziati… spero possa essere utile.

Percorso di sostegno alla genitorialità in fase di separazione e divorzio. Il sì della Corte di Cassazione. Riflessioni a margine della sentenza della Corte di Cassazione del 06 maggio 2019 n. 11842.

L’invio della coppia in mediazione familiare come strumento di sostegno della genitorialità è una delle misure che ben può essere adottata dal Tribunale per salvaguardare il diritto al rispetto della vita privata e familiare di cui all’art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo.

La corretta interpretazione della disposizione richiamata, infatti, impone agli Stati contraenti non solo di astenersi da ingerenze arbitrarie nella vita familiare (i c.d. obblighi negativi), ma anche di adottare i c.d. obblighi positivi, diretti ad assicurare l’effettivo rispetto della vita privata e familiare; obblighi che possono implicare la predisposizione di interventi che permettano il corretto mantenimento delle relazioni genitoriali e che non implicano esclusivamente che le autorità vigilino affinché il minore possa mantenere contatti con entrambi i genitori separati, comprendendo piuttosto tutte le misure propedeutiche al raggiungimento di questo risultato, fornendo risposte non deboli, tempestive ed adeguate al caso concreto. Per essere adeguate, le misure deputate a riavvicinare il genitore non collocatario con il figlio minore devono essere attuate rapidamente, perché il trascorrere del tempo può avere conseguenze irrimediabili sulle relazioni tra il fanciullo e quello dei genitori che non vive con lui. Non deve, dunque, trattarsi di misure stereotipate ed automatiche. (vd. Corte Eur. Dir. Uomo, sez. II, sentenza 29 gennaio 2013 – causa Lombardo c. Italia; Corte Eur. Dir. Uomo,  sentenza 17 novembre 2015 – causa Bondavalli c. Italia; Corte Eur. Dir. Uomo sentenza 23 marzo 2016 – causa Strumia c. Italia; Corte Eur. Dir. Uomo sentenza 15 settembre 2016 – causa Giorgioni c. Italia).

A questa chiave di lettura, per così dire convenzionalmente orientata, anche ai sensi dell’art. 117 Cost. (che impone il rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali) può essere ricondotta la recente pronuncia della Corte di Cassazione n. 11842 del 02 aprile – 06 maggio 2019 in materia di separazione personale tra coniugi. La Suprema Corte ha confermato la decisione dei giudici di merito, i quali, per superare le difficoltà relazionali riscontrate nella coppia genitoriale in fase di separazione, avevano ritenuto opportuno che i genitori intraprendessero un percorso di mediazione familiare, disponendo testualmente che il consultorio “prenda in carico il nucleo familiare e predisponga un percorso di sostegno psicologico della minore e di supporto alla genitorialità di entrambe le parti“, e ciò a tutela del pieno interesse della minore. Tale decisione deve ritenersi compatibile con il rispetto dell’altrui diritto soggettivo genitoriale, in questa materia – chiarisce la Suprema Corte – subordinato al preminente interesse del minore che, nel caso di specie era a rischio di pregiudizio per l’elevata conflittualità genitoriale, sulla quale tuttavia era possibile incidere positivamente proprio mediante l’attivazione di un percorso di mediazione familiare a sostegno della genitorialità, al fine di prevenire ulteriori gravi danni al minore.

Naturalmente, il percorso di mediazione familiare è e rimane volontario; quindi anche quando la coppia arriva in mediazione su sollecitazione del Tribunale, è la coppia medesima, che dopo il primo incontro informativo con il mediatore, ha facoltà di decidere se intraprendere e/o proseguire il percorso mediativo e, dunque, di decidere liberamente e responsabilmente se darsi o meno l’opportunità di vivere e gestire la separazione con consapevolezza e maturità, soprattutto nell’interesse dei figli.

Il mediatore familiare è un “traghettatore” della comunicazione, come lo definisce icasticamente il prof. Vittorio Cigoli, una guida che orienta le parti a trovare da sé soluzioni condivise, sviluppando e valorizzando la loro autonomia decisionale e negoziale. Ruolo del mediatore è “stare nel mezzo” per motivare e spronare senza manipolare. Il mediatore familiare non difende e non rappresenta nessuno dei due componenti della coppia che sono posti su un piano di assoluta parità tra loro; è un terzo imparziale, che in un contesto neutrale e confidenziale, in assoluta autonomia dall’ambito giudiziario e nella garanzia del segreto professionale, li aiuta a riorganizzare la propria vita dopo la separazione senza delegare a terzi le proprie scelte in ordine a tutti gli aspetti, relazionali e patrimoniali della separazione nonché inerenti alla cura ed all’educazione dei figli. Tanto, sul presupposto che anche dopo la separazione si rimane genitori sempre, non vi siano un perdente ed un vincitore, ma entrambi i genitori ne escano vincenti insieme. Il mediatore non giudica, non dà consigli, non suggerisce soluzioni, aiuta i mediandi a trovare essi medesimi le soluzioni più atte a soddisfare le esigenze di tutti i componenti della famiglia, compresi i figli, nella diversa dimensione di genitori separati.

Nella sentenza in commento la Corte di Cassazione precisa, altresì, che irrilevante e inconferente è il richiamo, operato daI ricorrente, ad una precedente pronuncia della stessa Corte di Cassazione, la sentenza n. 13506 del 05 marzo – 11 luglio 2015, laddove riteneva contraria e lesiva del diritto alla libertà personale costituzionalmente garantito e alla disposizione che vieta l’imposizione, se non nei casi previsti dalla legge, di trattamenti sanitari obbligatori (art. 32 Cost.), la decisione dei giudici di merito che aveva prescritto ai genitori di sottoporsi ad un percorso psicoterapeutico individuale e di coppia.

In quel caso, la coppia aveva già intrapreso un percorso di mediazione familiare, tuttavia, fallito a causa della condizione di immaturità della coppia genitoriale, rilevata in sede di CTU, che impediva il reciproco rispetto dei rispettivi ruoli stante l’elevato livello di conflitto personale. Pertanto, mentre il percorso di sostegno alla genitorialità che può essere realizzato attraverso un percorso di mediazione familiare è funzionale a garantire la centralità del minore nella vicenda separativa e  la tutela del suo diritto a mantenere rapporti equilibrati e continuativi con entrambi i genitori ancorché separati, il percorso psico-terapeutico, pur se in ultima analisi funzionale a garantire il benessere psico-fisico del minore, ha una finalità che esula dai poteri del giudice ed è estranea al giudizio, ossia quella di realizzare una maturazione personale dei genitori che deve rimanere affidata al loro diritto di autodeterminazione.

Il mediatore familiare, del resto, non svolge sedute di terapia di coppia, in quanto non ha come obiettivo il mantenimento o la ricostituzione del legame coniugale o di fatto, ma quello di garantire la continuità della funzione genitoriale in presenza di una volontà di separazione/divorzio espressa dalla coppia stessa.

L’Avv. Emanuela Palamà su Radio Manbassa, puntata del 19.05.2019

L’Avv. Emanuela Palama’, intervistata dallo speaker Ronny Trio di Radio Manbassa, in questa puntata ha parlato della sorte della casa coniugale in caso di separazione e delle recenti novità in tema di assegno divorzile.

L’Avv. Emanuela Palamà su Radio Manbassa, puntata del 14.04.2019

L’Avv. Emanuela Palama’, intervistata dallo speaker Ronny Trio di Radio Manbassa, in questa puntata ha parlato di come gestire i periodi di vacanza con i figli minori (estate, Natale, Pasqua, ecc..); da quale età è consentito il pernotto del figlio minore presso il genitore non convivente; spese ordinarie e straordinarie per i figli.

L’Avv. Emanuela Palamà su Radio Manbassa, puntata del 24.03.2019

L’Avv. Emanuela Palama’, intervistata dallo speaker Ronny Trio di Radio Manbassa, ha parlato di affidamento e collocamento dei figli minori in caso di separazione; come informare i figli della decisione di separasi; del diritto “di visita” dei nonni verso i nipoti.